Entrambi i bandi sono rivolti ai figli o orfani ed equiparati: dei dipendenti e dei pensionati della pubblica amministrazione iscritti alla Gestione unitaria delle prestazioni creditizie e sociali; dei pensionati utenti della Gestione Dipendenti Pubblici;
Il presente bando di concorso è finalizzato ad offrire a studenti della scuola secondaria di secondo grado un percorso di mobilità internazionale, di crescita umana, sociale e culturale, attraverso la frequenza di un intero anno scolastico, o parte di esso, presso scuole straniere, localizzate all’estero. L’Inps, in particolare, eroga, in favore dell’avente diritto, una borsa di studio a totale o parziale copertura del costo di un soggiorno scolastico all’estero, organizzato e fornito da un unico soggetto terzo che garantisca il supporto per l’acquisizione, presso la scuola straniera e quella italiana, della documentazione necessaria per il riconoscimento del periodo di studi trascorso all’estero, secondo le vigenti disposizioni legislative e ministeriali.
I soggiorni scolastici predetti devono comprendere almeno le spese di alloggio presso famiglie, college o residenze scolastiche, le spese per eventuali visti di ingresso, le spese del viaggio internazionale di andata e ritorno e di trasferimento dall’aeroporto di arrivo al luogo di destinazione, comprese le tasse aeroportuali, le spese di vitto durante tutto il soggiorno, comprese le festività brevi (feste nazionali relative al Paese ospitante, escluse quelle pasquali e natalizie) ed il costo dell’eventuale servizio di mensa scolastica , l’onere relativo al trasporto pubblico locale per tutta la durata del soggiorno ove necessario a coprire il tragitto dalla struttura ospitante ( famiglia/college/residenza scolastica) alla scuola frequentata, e le coperture assicurative indicate all’art. 8, comma 1. Il pacchetto dei servizi deve essere fornito, a pena di esclusione dal concorso , da un unico soggetto fornitore.
Possono partecipare al concorso i giovani di cui all’art. 1, comma 3, che siano in possesso dei seguenti requisiti:
1. Il richiedente la prestazione, all’atto della presentazione della domanda, deve aver presentato la Dichiarazione Sostitutiva Unica (DSU) per la determinazione ISEE ordinaria o ISEE minorenni con genitori non coniugati tra loro e non conviventi , qualora ne ricorrano le condizioni ai sensi delle vigenti disposizioni. L’attestazione ISEE è rilasciata dall’INPS previa presentazione della predetta Dichiarazione Sostitutiva Unica da parte del richiedente anche avvalendosi della collaborazione degli Enti Convenzionati (Caf, Comuni, etc.)
2. L ’attestazione ISEE riferita al nucleo familiare in cui compare il beneficiario concorre a determinare la posizione nella graduatoria di cui all’art. 7 e l’importo della borsa di studio erogabile, come descritto all’art. 10, comma 1
3. Nel caso sia già stata emessa un’attestazione ISEE 2021, riferita al nucleo familiare in cui compare il beneficiario, non sarà necessario richiedere una nuova attestazione.
4. Qualora, in sede di istruttoria della domanda, il sistema non rilevi la presentazione di una valida Dichiarazione Sostitutiva Unica alla data di inoltro della domanda, ai fini della determinazione dell’importo della borsa di studio erogabile verrà attribuita la percentuale corrispondente alla classe di indicatore ISEE massima.
5. L’Istituto non si assume alcuna responsabilità, nel caso di mancata
trasmissione telematica della Dichiarazione Sostitutiva Unica (DSU) da parte del richiedente o degli Enti convenzionati o di erronea trascrizione del codice fiscale del beneficiario o dei componenti del nucleo familiare all’interno della medesima attestazione.
6. L’acquisizione della certificazione ISEE potrà essere verificata all’interno del portale www.inps.it, inserendo nel motore di ricerca in alto a destra la parola “ISEE” e selezionando tra i risultati l’opzione “ISEE post-riforma 2015” oppure “ISEE pre-riforma 2015”.
Le graduatorie degli ammessi con riserva saranno pubblicate sul sito internet istituzionale www.inps.it, nella specifica sezione riservata al concorso entro il 1 Aprile 2022.
Il richiedente la prestazione in favore dello studente ammesso con riserva al beneficio, ai sensi del le graduatorie di cui all’art. 7 , dovrà accedere in procedura WEB esclusivamente per via telematica, sul sito www.inps.it, entrando in “Tutti Servizi” digitando “Itaca” nel riquadro “Testo libero” e cliccare il tasto “Filtra”, successivamente si dovrà cliccare su “Gestione Dipendenti Pubblici Itaca Acquisizione Documentazione” e inserire Codice fiscale e PIN Dispositivo a questo punto accedendo alla propria area riservata si visualizzerà la domanda e sarà possibile selezionare “Acquisizione documentazione Itaca” e effettuare i seguenti adempimenti , con le modalità indicate all’art. 11:
a) caricare in procedura un documento, comunque denominato, che attesti che la scuola italiana ha preso atto del periodo di studio che lo studente intende svolgere all’estero ed eventualmente ha dato indicazioni sulla procedura da seguire per il riconoscimento di detto periodo ai fini del proseguimento del percorso scolastico;
b) caricare in procedura copia dell’accordo/contratto sottoscritto con un unico fornitore soggetto privato o istituto italiano intermediario ovvero i contratti eventualmente sottoscritti con più fornitori nel caso previsto dall’ art. 2, comma 2. In tale ultimo caso, andrà allegato anche il programma proposto/organizzato dall’Istituto scolastico e non dovrà essere compilato l’atto di delegazione di pagamento on line di cui al successivo punto
c) Nell’accordo/contratto dovranno indicarsi, oltre ai riferimenti che consentano l’individuazione delle parti e del beneficiario della prestazione , i seguenti dati
– codice fiscale/partita iva del fornitore indicando la stessa denominazione risultante dall’anagrafe tributaria;
– la durata complessiva del soggiorno oggetto dell’accordo/contratto, riferita a quelle indicate nel presente bando di concorso;
– il costo complessivo del soggiorno a carico dell’avente diritto, comprensivo almeno delle spese di alloggio presso famiglie, college o residenze scolastiche, delle spese per eventuali visti di ingresso, delle spese del viaggio internazionale di andata e ritorno e di trasferimento dall’aeroporto di arrivo al luogo di destinazione, comprese le tasse aeroportuali, delle spese di vitto durante tutto il soggiorno, comprese le festività brevi (feste n azionali relative al Paese ospitante escluse quelle pasquali e natalizie ) ed il costo dell’eventuale servizio di mensa scolastica, dell’onere relativo al trasporto pubblico locale per tutta la durata del soggiorno , ove necessario a coprire il tragitto dalla struttura ospitante (fa miglia/college/residenza scolastica) alla scuola frequentata, e delle seguenti coperture assicurative in favore del partecipante al soggiorno:
▪furto /perdita/smarrimento e danneggiamento bagagli;
▪ responsabilità civile verso terzi;
▪ infortuni;
▪ assicurazione medico-sanitaria, che copra anche l’evento pandemico, obbligatoria per i paesi extra UE;
▪ copertura contro il rischio di annullamento del viaggio che copra anche il rischio di epidemie o malattie pandemiche diagnosticate, come il Covid-19 e in caso di quarantena dell’Assicurato di un familiare o di un compagno di viaggio;
▪ garanzia e assistenza in caso di rientro anticipato a cura del fornitore;
▪ l’impegno del soggetto fornitore a garantire il supporto per l’acquisizione, presso la scuola italiana e straniera, della documentazione necessaria per il riconoscimento del periodo di studi trascorso all’estero, secondo le vigenti disposizioni legislative e ministeriali
c) compilare la dichiarazione on line che attesta che il contratto sottoscritto dal richiedente e dal soggetto fornitore contiene gli elementi informativi di cui alla precedente lettera b)
d) rendere in procedura informatizzata formale dichiarazione di impegno alla restituzione delle somme erogate al soggetto fornitore ed organizzatore del servizio o al richiedente, nel caso di cui all’art. 2, comma 2, nei casi previsti dal successivo art. 12 del presente bando;
e) caricare in procedura copia della relativa fattura intestata al richiedente la prestazione, per l’importo corrispondente all’50% del contributo riconosciuto ovvero, qualora il costo del soggiorno sia inferiore al contributo, almeno pari al 50% del costo del soggiorno. Il richiedente ha facoltà di produrre, in questa fase, la fattura relativa al 100% del contributo riconosciuto ovvero, qualora il costo del soggiornosia inferiore al contributo, almeno pari al 100% del costo del soggiorno. Qualora il soggetto organizzatore non sia tenuto per legge ad emettere fattura, dovrà essere prodotto un documento equipollente che certifichi la vendita o la prestazione del servizio in favore del richiedente. Nel solo caso in cui il soggiorno all’estero venga proposto o organizzato dall’Istituto scolastico frequentato dallo studente, in luogo della fattura, è possibile presentare un preventivo di spesa complessivo sottoscritto dall’Istituto scolastico proponente o organizzatore del soggiorno.
1 L’Istituto procederà all’eventuale 1° scorrimento delle graduatorie, entro il 1 Aprile 2022 provvedendo a darne comunicazione ai beneficiari subentrati con messaggio inviato all’indirizzo di posta elettronica non PEC o mediante sms al numero di telefono mobile, indicati nella domanda di partecipazione.
2. I beneficiari subentrati a seguito dello scorrimento delle graduatorie e i soggetti fornitori dovranno procedere agli adempimenti entro il 27 Aprile 2022. Scaduto il predetto termine senza che siano stati eseguiti gli adempimenti di cui all’art. 8 , il beneficiario ammesso con riserva verrà escluso definitivamente dal programma.
3. L’ Istituto procederà all’eventuale 2° scorrimento delle graduatorie, entro il 9 Maggio 2022 , provvedendo a darne comunicazione ai beneficiari subentrati con messaggio inviato all’indirizzo di posta elettronica non PEC o mediante sms al numero di telefono mobile, indicati nella domanda di partecipazione. I beneficiari subentrati a seguito del 2 scorrimento delle graduatorie e i soggetti fornitori dovranno procedere agli adempimenti entro il 31 Maggio 2022. Scaduto il predetto termine senza che siano stati eseguiti gli adempimenti di cui all’art. 8, il beneficiario ammesso con riserva verrà escluso definitivamente dal programma.
4. Ultimato lo scorrimento, l’Istituto procederà a pubblicare le graduatorie definitive dei beneficiari sul sito internet istituzionale www.inps.it, nella specifica sezione riservata al concorso.
Fermi restando gli importi massimi concedibili indicati all’art. 2, comma 4 , il valore della borsa di studio erogabile in favore di ciascun beneficiario è determinato in misura percentuale rispetto al valore massimo predetto, in relazione al valore ISEE del nucleo familiare di appartenenza, come di seguito indicato:
Il valore della borsa di studio non potrà, in ogni caso, essere superiore al costo del soggiorno, come indicato nell’accordo/contratto di cui all’art. 8. Ove il costo del soggiorno sia di importo inferiore al valore della borsa di studio concedibile, così come individuato ai sensi del comma 1, il valore della borsa di studio sarà determinato nella misura corrispondente al costo stesso. Ove, al contrario, il costo del soggiorno sia di importo superiore al valore della borsa di studio concedibile, così come determinato ai sensi del comma 1, la quota eccedente il valore della borsa di studio resterà ad esclusivo carico dell’avente diritto.
3. Per i vincitori e i beneficiari subentrati a seguito di scorrimento, relativi ai soggiorni di durate pari all’intero anno scolastico, entro il mese di giugno 2022, l’Istituto disporrà nei confronti del richiedente la prestazione il pagamento di un acconto, pari al 50% dell’importo del contributo, così come individuato ai sensi dei commi 1 e 2.Per i vincitori e i beneficiari subentrati a seguito di scorrimento relativi ai soggiorni di durata semestrale e trimestrale, entro due mesi prima la prevista partenza del soggiorno, l’istituto disporrà nei confronti del richiedente la prestazione il pagamento di un acconto, pari al 50% dell’importo del contributo.
4.Per i soggiorni di durata pari all’intero anno scolastico l’Inps erogherà al richiedente la prestazione del servizio il restante 50% in due tranche, ciascuna di misura pari al 25% dell’importo della borsa di studio, così come individuato ai sensi dei commi 1 e 2. La prima tranche verrà erogata entro il mese di febbraio 2023,previa verifica dell’avvenuta acquisizione in procedura,entro il15 dicembre 2022 dell’attestato di frequenza del beneficiario presso la scuola straniera ecopia della fattura o di documento equipollente intestata al richiedente la prestazione, per l’importo corrispondente, qualora non sia stata prodotta, nella fase di cui all’art. 8, comma 1, fattura o documento equipollente pari al 100% del valore del contributo o del costo inferiore del soggiorno. La seconda e ultima tranche verrà erogata entro il mese di settembre 2023, a seguito dell’acquisizione in procedura entro luglio 2023 dell’attestato di avvenuta conclusione del percorso di studio presso la scuola straniera e copia della fattura o di documento equipollente intestata al richiedente la prestazione per l’importo corrispondente, qualora non sia stata prodotta, nella fase di cui all’art. 8, comma 1, fattura o documento equipollente pari al 100% del valore del contributo o del costo inferiore del soggiorno.
5.Per i soggiorni di durata pari al trimestre o semestre, fermo restando l’acconto di cui al comma 3, l’Inps erogherà al richiedente la prestazione previa acquisizione in procedura dell’attestato di conclusione del percorso di studi presso la scuola straniera e della fattura o di documento equipollente intestata al richiedente la prestazione per l’importo corrispondente, qualora non sia stata prodotta, nella fase di cui all’art. 8, comma 1, fattura o documento equipollente pari al 100% del valore del contributo o del costo inferiore del soggiorno, una seconda ed ultima tranche, pari al restante 50% dell’importo della borsa di studio, a conclusione del percorso formativo, entro il mese di febbraio 2023 (se il percorso di studi si è concluso entro il mese di dicembre 2022) o entro il mese di settembre 2023 (se il percorso di studi si è concluso entro il mese di giugno 2023). Nel caso in cui la documentazione non sia acquisita in procedura entro le suddette date, il pagamento non potrà essere effettuato alle scadenze sopra indicate ma slitterà alla prima data utile successiva.
Tutta la documentazione di cui al presente Bando dovrà essere acquisita mediante apposita procedura.
1. Salve le ipotesi di cui al comma 3 del presente articolo, in caso di mancata partenza o di rientro anticipato entro la prima metà del soggiorno scolastico, il richiedente la prestazione è tenuto alla restituzione dell’importo erogato in acconto dall’Istituto nei confronti del soggetto fornitore ed organizzatore del servizio o erogatogli direttamente, nel caso di cui all’art. 2, comma e non si procederà alla corresponsione delle tranche successive
2. Nel caso di rientri anticipati in data successiva alla metà del soggiorno scolastico, il richiedente la prestazione non è tenuto alla restituzione dell’importo erogato in acconto dall’Istituto nei confronti del soggetto fornitore ed organizzatore del servizio (o erogatogli direttamente, nel caso di cui all’art. 2, comma 2) e non si procederà alla corresponsione delle tranche successive. Ove le predette tranche siano già state corrisposte, il richiedente la prestazione è tenuto alla relativa restituzione.
3 Nel solo caso in cui la mancata partenza o il rientro anticipato siano dovuti a gravi motivi inerenti lo studente o un familiare entro il I grado, opportunamente documentati enon coperti da assicurazione annullamento, non si procederà al recupero dell’acconto nei confronti del richiedente la prestazione.
4. In caso di rientro dopo la metà del percorso, per i motivi di cui al comma 3, si procederà al saldo della fattura o del documento equipollente prodotto dalla società e caricato in procedura a cura del richiedente. Tale documento dovrà essere caricato in procedura anche se nella prima fase di cui all’art. 8 era stata prodotta fattura pari al 100% del costo del contributo o del soggiorno
5. Le disposizioni del presente articolo disciplinano esclusivamente i rapporti tra l’Istituto e il soggetto richiedente, di cui al presente bando. Mentre i rapporti tra il soggetto richiedente e la società fornitrice del servizio sono regolati dall’apposito contratto che stabilisce diritti e obblighi tra le parti (soggetto richiedente e società fornitrice del servizio).
I partecipanti al programma Itaca, per il tramite del titolare della prestazione, dovranno esprimere le proprie valutazioni in merito alla organizzazione del progetto cui hanno partecipato e al grado di soddisfazione dell’esperienza dello studente a mezzo di questionario fornito dall’Inps e potranno accedere ad apposita bacheca informatica presente sul sito www.inps.it per esprimere la personale opinion in merito.
Responsabile del procedimento
Il responsabile del procedimento è il Direttore della Sede provinciale INPS competente in base alla residenza anagrafica del beneficiario.
Note informative e contatti
Sul portale istituzionale www.inps.it, all’interno dell’area riservata dei Servizi on line, è possibile visualizzare la domanda presentata, verificare lo stato della pratica, la positiva acquisizione dell’attestazione ISEE, l’esito del concorso.
Per ogni informazione è disponibile il Contact Center, al numero verde 803 164 (da telefoni fissi) e al numero 06 164164 (da telefoni cellulari). Quest’ultimo servizio è a pagamento in base al piano tariffario del gestore telefonico del chiamante. Il servizio telefonico è sempre attivo con risponditore automatico 24 ore su 24; il servizio con operatore è attivo dal lunedì al venerdì, dalle ore 8.00 alle ore 20.00 e il sabato dalle ore 8.00 alle ore 14.00, festivi esclusi.
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Milano – t. 02 4695479
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