Condizioni
generali

Premessa

Notizie di pacchetto turistico. Ai sensi dell’art. 84 n.1 Codice del Consumo, DL n. 79/2011 del 23.05.2011, DL n. 206 del 06.09.2005 (in revisione del DL n. 111 del 17.03.95): I pacchetti turistici hanno ad oggetto i viaggi e vacanze e i circuiti “tutto compreso” risultati dalla prefissata combinazione di almeno 2 degli elementi qui di seguito indicati venduti od offerti in vendita ad un prezzo forfettario e di durata superiore alle 24 ore ovvero estendentisi per un periodo di tempo comprendente almeno una notte: a) trasporto; b) alloggio; c) servizi turistici non accessori al trasporto o all’alloggio (omissis)… che costituiscano parte significativa del “pacchetto turistico”.

2) Campo di applicazioni

Il contratto di cui ai programmi qui pubblicati aventi ad oggetto l’offerta di un pacchetto turistico, si intende regolato oltre che dalle presenti condizioni generali, anche dalle clausole indicate nella documentazione viaggio consegnata al consumatore e dallo schema di capitolato d’oneri tra le agenzie di Viaggio e le Istituzioni scolastiche. Detto contratto sia che abbia ad oggetto servizi da fornire in territorio nazionale che estero, sarà altresì disciplinato dalla L. 27.12.1977 n. 1084 di ratifica ed esecuzione della Convenzione Internazionale relativa al contratto di viaggio (CCV) firmata a Bruxelles il 23.04.1970, nonchè dal sovracitato Codice del Consumo di cui al Decreto Legislativo 206|05 (artt. 82-100).

3) Prenotazioni

La domanda di prenotazione dovrà essere redatta su apposito modulo, compilata in ogni sua parte e sottoscritta dal cliente. L’accettazione delle prenotazioni è subordinata alla disponibilità dei posti e si intende perfezionata con conseguente conclusione del contratto, solo al momento della conferma scritta da parte dell’organizzatore. L’agenzia di viaggio venditrice, in possesso di regolare licenza, potrà rilasciare al consumatore, ai sensi dell’art. 85 Codice del Consumo (D.L. 206|05), copia del contratto solo se già in possesso della conferma di cui al precedente paragrafo. Le indicazioni relative al pacchetto turistico non contenute nei documenti contrattuali, negli opuscoli ovvero in altri mezzi di comunicazione, saranno fornite dall’organizzatore in regolare adempimento degli obblighi previsti a proprio carico dal Codice del Consumo D.L. 206|05 (art. 82-100) in tempo utile prima dell’inizio del viaggio.

4) Pagamenti

La misura dell’acconto che dovrà essere versato all’atto della prenotazione e la data entro cui, prima della partenza dovrà essere effettuato il saldo risultano dal catalogo. La mancata effettuazione dei pagamenti di cui sopra alle date stabilite costituisce clausola risolutiva espressa dal contratto, tale da determinarne la risoluzione, fatto salvo il risarcimento degli ulteriori danni subiti dall’organizzatore.

5) Prezzo e modifiche di pacchetto turistico

I prezzi indicati nel contratto possono essere modificati fino ai 20 giorni precedenti la data fissata per la partenza e soltanto in seguito a variazioni di:
costi di trasporto incluso il costo del carburante;
diritti e tasse su alcune tipologie di servizi turistici quali imposte, tasse di atterraggio, di sbarco o di imbarco nei porti e negli aeroporti;
tassi di cambio applicati al pacchetto in questione. Per tali variazioni si farà riferimento al corso dei cambi ed al costo dei servizi come da scheda tecnica ivi riportata. Se prima della partenza l’organizzatore è costretto a modificare in maniera significativa un elemento essenziale del contratto incluso il prezzo, egli è tenuto a darne tempestiva comunicazione al consumatore. A tali fini si considera significativa una modifica del prezzo superiore al 10% del medesimo, ovvero qualunque variazione su elementi configurabili come fondamentali ai fini della fruizione del pacchetto turistico complessivamente considerato. Il consumatore che riceva una comunicazione modificativa di un elemento essenziale o della modifica del prezzo superiore al 10% avrà la facoltà di recedere dal contratto, senza corrispondere alcunchè, ovvero di accettare la modifica, che diverrà parte del contratto con la esatta individuazione delle variazioni e della incidenza delle stesse sul prezzo. Il consumatore dovrà dare comunicazione della propria decisione all’organizzatore o al venditore entro 2 giorni lavorativi da quando è venuto a conoscenza della modifica che altrimenti si intende accettata. L’organizzatore, qualora dopo la partenza non possa fornire una parte essenziale dei servizi contemplati in contratto, dovrà predisporre soluzioni alternative senza supplementi di prezzo a carico del consumatore, e, qualora le prestazioni fornite siano di valore inferiore rispetto a quelle previste, risarcirlo in misura pari a tale differenza. Qualora non risulti possibile alcuna soluzione alternativa, ovvero la soluzione predisposta dall’organizzatore venga rifiutata dal consumatore per serie, giustificate e comprovate ragioni, l’organizzatore fornirà senza supplemento di prezzo, un mezzo di trasporto equivalente a quello originario previsto, per il ritorno al luogo di partenza o al diverso luogo eventualmente pattuito, soltanto se tale soluzione sia oggettivamente indispensabile. Le modifiche da parte del consumatore a prenotazioni già accettate, obbligano l’organizzatore soltanto se e nei limiti in cui possono essere soddisfatte. In ogni caso la richiesta di modifiche comporta l’addebito al consumatore, delle maggiori spese sostenute.

6) Recesso del consumatore

Il consumatore può recedere dal contratto senza corrispondere alcunchè soltanto allorchè gli venga comunicata la modifica di un elemento essenziale, ai sensi del precedente art. 5, 3° comma, nel qual caso, ove eserciti il recesso, ha diritto, in via alternativa, ad usufruire di un altro pacchetto turistico, ovvero ad essere rimborsato della parte del prezzo già corrisposto al momento del recesso. Il pacchetto turistico di cui il consumatore decida di usufruire, dovrà essere di importo non inferiore a quello originariamente previsto. Se l’organizzatore o, per suo conto, il venditore non sono in grado di proporre un pacchetto di importo equivalente o superiore, il consumatore ha diritto ad essere rimborsato della differenza. Al consumatore che receda dal contratto per casi diversi da quelli previsti nei precedenti commi del presente articolo, saranno addebitate la quota di iscrizione, una quota parte delle tasse aeroportuali trattenuta dalla compagnia aerea e la garanzia obbligatoria MLA Care, nonchè a titolo di corrispettivo per il recesso somme non superiori a quelle qui di seguito indicate:

A) Pacchetti turistici con servizi regolari di linea a tariffa normale e con soggiorni in albergo, appartamenti, residence, ville e villaggi in formula alberghiera:
10% della quota di partecipazione fino a 15 gg. Lavorativi prima della partenza (escluso sabato, domenica e giorno di partenza);

30% della quota di partecipazione sino a 72 ore prima dell’orario di partenza del volo (escluso sabato, domenica e giorno di partenza);

100% della quota di partecipazione dopo tali termini.

B) Pacchetti turistici con voli regolari a tariffa speciale o IT o con voli noleggiati o speciali (sino a 5 ore di volo non-stop).
Pacchetti turistici di gruppo con altri mezzi di trasporto.

10% della quota di partecipazione sino a 21 giorni lavorativi prima della partenza (escluso sabato, domenica e giorno di partenza);

30% della quota di partecipazione da 20 a 15 giorni lavorativi prima della partenza (escluso sabato, domenica e giorno di partenza);

50% della quota di partecipazione da 14 giorni sino a 72 ore prima dell’orario di partenza del volo (escluso sabato, domenica e giorno di partenza);

100% della quota di partecipazione dopo tali termini.

C) Pacchetti turistici con voli noleggiati o speciali (oltre 5 ore di volo non-stop) o con IT di gruppo intercontinentali Crociere marittime – pacchetti turistici con soggiorno in appartamenti, residence, ville e villaggi in formula affitto:
10% della quota di partecipazione sino a 30 giorni lavorativi prima della partenza (escluso sabato, domenica e giorno di partenza);

30% della quota di partecipazione da 29 a 18 giorni lavorativi prima della partenza (escluso sabato, domenica e giorno di partenza);

50% della quota di partecipazione da 17 a 10 giorni lavorativi prima della partenza (escluso sabato, domenica e giorno di partenza);

75% della quota di partecipazione da 9 giorni sino a 72 ore prima dell’orario di partenza del volo (escluso sabato, domenica e giorno di partenza);

100% della quota di partecipazione dopo tali termini. In nessun caso sarà rimborsata la quota d’iscrizione e le assicurazioni obbligatorie. Nel caso di gruppi precostituiti le somme di cui sopra verranno concordate di volta in volta alla firma del contratto.

7) Sostituzioni

Il cliente rinunciatario può farsi sostituire da altra persona sempre che: A) l’organizzatore ne sia informato per iscritto entro 4 giorni lavorativi prima della data fissata per la partenza, ricevendo contestualmente comunicazione circa le generalità del cessionario; B) non vi ostino ragioni attinenti al passaporto, ai visti, ai certificati sanitari, alla sistemazione alberghiera, ai servizi di trasporto o comunque tali da rendere impossibile la fruizione del pacchetto da parte di persona diversa dal cliente rinunciatario; C) il soggetto subentrante rimborsi all’organizzatore tutte le spese sostenute per procedere alla sostituzione nella misura che gli verrà quantificata all’atto della comunicazione della cessione. Il cliente rinunciatario dovrà in ogni caso corrispondere la sola quota di iscrizione, se prevista. Sarà inoltre solidalmente responsabile con il cessionario per il pagamento del saldo del prezzo nonchè degli importi di cui alla lettera c) del presente articolo.

8) Mancata esecuzione

Il consumatore può esercitare i diritti previsti dal precedente art. 6 commi 1° e 2°, anche nel caso in cui prima della partenza, l’organizzatore, per qualsiasi ragione, tranne un fatto proprio del consumatore, comunichi la impossibilità di effettuare le prestazioni oggetto del pacchetto. L’organizzatore può annullare il contratto quando non sia stato raggiunto il numero minimo previsto dei partecipanti e sempre che ciò sia portato a loro conoscenza nel termine precedente l’inizio dei servizi turistici indicato dall’organizzatore. In tal caso, così come nell’ipotesi del recesso di cui al precedente art. 6 commi 1° e 2°, l’organizzatore sarà tenuto al solo rimborso delle somme percepite entro 7 gg. lavorativi dal momento del recesso o della cancellazione, escluso ogni ulteriore esborso.

9) Obblighi dei partecipanti

I partecipanti dovranno essere muniti di passaporto individuale o di altro documento valido per tutti i paesi toccati dall’itinerario, nonchè dei visti di soggiorno e di transito e dei certificati sanitari che fossero eventualmente richiesti. Essi inoltre dovranno attenersi all’osservanza delle regole di normale prudenza e diligenza, a tutte le informazioni fornitegli dall’organizzatore, nonchè ai regolamenti e alle disposizioni amministrative o legislative relative al pacchetto turistico. I partecipanti saranno chiamati a rispondere di tutti i danni che l’organizzatore dovesse subire a causa della loro inadempienza alle sovraesaminate obbligazioni. Il consumatore è tenuto a fornire all’organizzatore tutti i documenti, le informazioni e gli elementi in suo possesso utili per l’esercizio del diritto di surroga di quest’ultimo nei confronti dei terzi responsabili del danno ed è responsabile verso l’organizzatore del pregiudizio arrecato al diritto di surrogazione. Il consumatore comunicherà altresì per iscritto all’organizzatore, all’atto della prenotazione, quei particolari desiderati che potranno eventualmente formare oggetto di accordi specifici sulle modalità del viaggio, sempre che ne risulti possibile l’attuazione. Il consumatore è sempre tenuto ad informare il venditore e l’organizzatore di eventuali sue esigenze o condizioni particolari (gravidanza, intolleranze alimentari, disabilità, etc…) e a specificare esplicitamente la richiesta di relativi servizi personalizzati.

10) Classificazione alberghiera

La sistemazione alberghiera, in assenza di classificazioni ufficiali riconosciute dalle competenti Pubbliche Autorità dei Paesi anche membri della UE cui il relativo servizio si riferisce, è stabilita dall’organizzatore in base ai propri criteri di valutazione degli standards di qualità.

11) Responsabilità dell’organizzatore

L’organizzatore risponde dei danni arrecati al consumatore a motivo dell’inadempimento totale o parziale delle prestazioni contrattualmente dovute, sia che le stesse vengano effettuate da lui personalmente che da terzi fornitori dei servizi, a meno che provi che l’evento è derivato da fatto del consumatore (ivi comprese iniziative autonomamente assunte da quest’ultimo nel corso dell’esecuzione dei servizi turistici) o da quello estraneo alla fornitura delle prestazioni previste in contratto, da caso fortuito, da forza maggiore, ovvero da circostanze che lo stesso organizzatore non poteva, secondo la diligenza professionale, ragionevolmente prevedere o risolvere.

12) Limiti del risarcimento

Il risarcimento dei danni non può essere in ogni caso superiore ai limiti indicati dagli articoli 94 e 95 del Codice del Consumo (DL 206|05).

13) Obbligo di assistenza

L’organizzatore è tenuto a prestare le misure di assistenza al consumatore imposte dal criterio di diligenza professionale esclusivamente in riferimento agli obblighi a proprio carico per disposizione di legge o di contratto. L’organizzatore non è responsabile nei confronti del consumatore per l’inadempimento da parte del venditore degli obblighi a carico di quest’ultimo.

14) Reclami e denunce

Il consumatore, a pena di decadenza, deve denunciare per iscritto, sotto forma di reclamo, all’organizzatore, le difformità ed i vizi del pacchetto turistico, nonchè le inadempienze nella sua organizzazione o realizzazione, all’atto stesso del loro verificarsi o, se non immediatamente riconoscibili, entro 10 gg. dalla data del previsto rientro presso la località di partenza. Qualora i reclami siano presenti nel luogo di esecuzione delle prestazioni turistiche, l’organizzatore deve prestare al consumatore l’assistenza richiesta dal precedente art.13 al fine di ricercare una pronta ed equa soluzione. Analogamente dovrà provvedere l’organizzatore, anche nel caso di reclamo presentato al termine dei servizi, garantendo in ogni caso una sollecita risposta alle richieste del consumatore.

15) Assicurazione contro le spese di annullamento e rimpatrio

Se non espressamente compreso nel prezzo, prima della partenza è possibile, ed anzi consigliato, stipulare presso gli uffici dell’organizzatore o del venditore, speciali polizze assicurative contro le spese derivanti dall’annullamento del pacchetto, infortuni e bagagli. Sarà altresì possibile stipulare un contratto di assistenza che copra le spese di rimpatrio in caso di incidenti e malattie.

16) Fondo di garanzia

Presso il Ministero delle Attività Produttive è stato istituito un Fondo Nazionale di Garanzia cui il consumatore può rivolgersi, ai sensi dell’art. 100 Codice del Consumo (DL 206|05), in caso di insolvenza o di fallimento del venditore o dell’organizzatore per la tutela delle seguenti esigenze: A) rimborso del prezzo versato; B) suo rimpatrio nel caso di viaggi all’estero. Il Fondo deve altresì fornire un’immediata disponibilità economica in caso rientro forzato di turisti da Paesi Extracomunitari in occasione di emergenze imputabili o meno al comportamento dell’organizzatore. Le modalità di intervento del Fondo sono stabilite con Decreto del Ministro delle Attività Produttive ai sensi dell’art. 100 n. 5, Codice del Consumo (DL 206|05).

17) Forza maggiore

Se la mancata effettuazione della partenza relativa al soggiorno prenotato fosse causa di forza maggiore come ad esempio, guerre, scioperi, epidemie, ragioni collegate alle autorità italiane o del paese ospitante sarà trattenuto il 35% della quota di partecipazione a titolo di concorso spese di preparazione al viaggio, oltre agli eventuali indennizzi richiesti dai corrispondenti esteri, compagnie aeree e ferroviarie. In caso di impossibilità di rientro del partecipante/gruppo, a norma dell’art. 96 del codice del consumo (D. Lgs. n. 206|2005) MLA è esonerata da ogni responsabilità quando la mancata o inesatta esecuzione del contratto è imputabile al cliente o è dipesa dal fatto di un terzo ovvero da causo fortuito o forza maggiore (e così, esemplificativamente, da scioperi, eruzione vulcanica, epidemie, guerre, attentati terroristici, etc.). In tali casi la MLA provvederà all’assistenza fornendo eventuale sistemazione, pasti o rientro con i mezzi alternativi disponibili, e ciò esclusivamente previa autorizzazione del sottoscrittore del contratto, nonchè immediato versamento delle spese extra occorrenti.

18) Foro competente/Clausola Compromissoria

Per ogni controversia dipendente dal presente contratto sarà competente esclusivamente il Foro di Napoli. Di comune accordo per altro potrà essere previsto che le controversie nascenti dall’applicazione, interpretazione, esecuzione del contratto, siano devolute alla decisione di un Collegio Arbitrale composto di tanti arbitri quante sono le parti in causa più uno che funge da Presidente nominato dagli arbitri già designati, ovvero, in mancanza, dal Presidente del Tribunale ove ha sede legale il Tour Operator. Il Collegio arbitrale che ha sede nel luogo in cui si trova la sede legale del Tour Operator deciderà ritualmente e secondo diritto previo eventuale tentativo di conciliazione.

Addendum

• Condizioni generali di contratto di vendita di singoli servizi turistici

A) Disposizioni normative: i contratti aventi ad oggetto l’offerta del solo servizio di trasporto, di soggiorno, ovvero di qualunque altro separato servizio turistico, non potendosi configurare come fattispecie negoziale di organizzazione di viaggio ovvero di pacchetto turistico, sono disciplinati dalle seguenti disposizioni della CCV: art. 1, n. 3 n. 6; artt. da 17 a 23; artt. da 24 a 31, per quanto concerne le previsioni diverse da quelle relative al contratto di organizzazione.

B) Condizioni di contratto: a tali contratti sono altresì applicabili le seguenti clausole delle condizioni generali di contratto di vendita di pacchetti turistici sopra riportate: art. 3 1° comma; art. 4; art. 7; art. 9 1° comma; art. 10; art. 14 1° comma; art. 15; art. 17. L’applicazione di dette clausole non determina assolutamente la configurazione dei relativi contratti come fattispecie di viaggi o soggiorno organizzato o pacchetto turistico. La terminologia delle citate clausole relativa al contratto di pacchetto turistico (organizzatore, viaggio, etc.) va pertanto intesa con riferimento alle corrispondenti figure del contratto di vendita di singoli servizi turistici (venditore, soggiorno, etc.).

Scheda Tecnica

Pubblicazione redatta e diffusa conformemente alle disposizioni della circolare della Regione Campania ADV categoria A illimitata N° 5564.
Organizzazione tecnica: MLA di The Golden Globe srl. Polizza Assicurativa responsabilità civile stipulata con la Compagnia assicuratrice Unipol. Comunicazione obbligatoria ai sensi dell’art. 16 della legge 296/98. La legge punisce con la reclusione i reati relativi alla prostituzione e alla pornografia dei minori anche se commessi all’estero.

MLA Move Language Ahead

MLA (Move Language Ahead) è un marchio di proprietà del tour operator “The Golden Globe srl” dal 1976.